Nella prima stesura del D.L. n.119 del 23/10/2018, nessuna disposizione interessava espressamente il mondo Non profit, ma nella stesura definitiva della “Legge di Bilancio 2019” approvata il 30/12/2018, nell’ambito degli obblighi della fatturazione elettronica riguardanti i Non Profit, sono previste le seguenti disposizioni (a partire dal 1 gennaio 2019):
“Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre1991, n.398, e che nel periodo d’imposto precedente hanno conseguito dal l’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dal l’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.
Quindi:
-Da un punto di vista di IVA nulla cambia. La fattura, anche se emessa dal committente /cessionario verso se stesso per conto dell’ASD che ha optato per la legge 398/91 e che nel precedente periodo di imposta ha conseguito proventi commerciali superiori a 65000, esporrà imponibile ed IVA ordinaria.
-Non è vietato alle ASD o agli Enti che hanno optato per la legge 398/91 di non avvalersi del meccanismo di fatturazione effettuata dai committenti/cessionari per loro conto, decidendo pertanto di emettere in proprio fattura elettronica, anche se non obbligati dalla norma.
Ricordiamo che per le ASD che hanno optato per la Legge 398/91 e che non superano la soglia dei ricavi commerciali dei 65000euro non sussiste l’obbligo per la fatturazione elettronica, pertanto l’emissione delle fatture attive continuerà ad essere effettuata in analogico (cartaceo).