Il DL SOSTEGNI, del 22 marzo 2021 n° 41, è stato convertito in Legge con l’approvazione definitiva alla Camera. All’articolo 36-ter comma 4 è stata riconfermata la possibilità di erogare voucher:
«La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale».
Il legislatore stesso sottolinea infatti l’impossibilità sopravvenuta per gestori dei centri a causa emergenza COVID-19, affermando in modo inequivocabile una situazione di impossibilità ad adempiere, assolvendolo dalla responsabilità dei danni derivanti dal ritardo dell’adempimento finchè perdura la situazione di impossibilità.
Come si evince dall’articolo riportato, il gestore dell’impianto sportivo può far recuperare ai propri fruitori l’abbonamento non usufruito scegliendo tra restituzione del denaro, svolgimento di attività a distanza o consegna del buono. Non è specificato da nessuna parte del suddetto articolo che per il rilascio, per esempio, del voucher, sia necessario il consenso dell’utente.
Il legislatore, in questo decreto, ha previsto anche la possibilità di prevedere nel rimborso “lo svolgimento delle attività con modalità a distanza”, precisando “quando realizzabili”
In questo caso il legislatore non usa il verbo “potere”, ma presuppone una situazione di fattibilità, anche se non viene specificato se questa è data dall’accettazione dell’acquirente del servizio sportivo, che vanta un credito con il centro, o dal tipo di servizio sportivo acquistato, in quanto non tutte le attività possono essere erogate a distanza (pensiamo ad una lezione di nuoto). Pertanto considerate le entrate contingentate nel centro, in forza delle nuove linee guida e visto che molti fruitori ancora, per ragioni di sicurezza, non gradiscono frequentare ambienti chiusi, questa terza opzione non è da escludere come opportunità per il recupero delle attività.
Attenzione anche se non è specificato un termine per la richiesta di rimborso/voucher da parte del fruitore, tuttavia è indicato chiaramente che il voucher può essere utilizzato entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Riteniamo pertanto che gli stessi termini siano per la richiesta dei crediti spettanti.
Nota: il consiglio dei ministri il 21 aprile 2021 ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Pertanto, ad oggi, il termine è il 31 gennaio 2022.
[ Luca Mattonai ]
Dottore Tributarista